Ordinanza n. 303 del 1991

 

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ORDINANZA N. 303

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “    

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 421, primo (recte secondo) comma, e 422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, iscritte rispettivamente ai nn. 145, 149 e 159 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che nel corso di un'udienza preliminare, nella quale il pubblico ministero aveva chiesto il differimento dell'udienza stessa ad altra data per consentire la citazione di un verbalizzante "a chiarimenti", il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha sollevato, con ordinanza del 6 dicembre 1990 (r.o. n. 145/91), questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 421, secondo comma (e non primo comma come, per un evidente errore materiale, è detto nel dispositivo dell'ordinanza), del codice di procedura penale "nella parte relativa a quello che sembra un obbligo per il pubblico ministero di richiedere il rinvio a giudizio, in difetto di coordinamento con il terzo comma della citata norma, stante la disparità di trattamento con la figura del p.m. quale inquadrata dagli artt. 326 e 358 c.p.p.", in riferimento agli artt. 2, 3 e 112 della Costituzione (quest'ultimo sarebbe violato in quanto in tal modo il pubblico ministero verrebbe a perdere la titolarità autentica dell'azione penale, non finalizzata alla condanna del cittadino, bensì tendente all'accertamento della verità materiale); b) dell'art. 422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, da un lato, "non sembra consentire alle stesse parti la prospettazione al giudice della necessità di non dichiarare chiusa la discussione onde consentire l'acquisizione di ulteriori informazioni ai fini della decisione, subordinando detto meccanismo all'esclusivo impulso del giudice", e, dall'altro, "non consente allo stesso p.m. la citazione autonoma, previa richiesta, del singolo verbalizzante della polizia giudiziaria a chiarimenti, in modo autonomo rispetto alla formulazione di prova per testi": il tutto in riferimento agli artt. 2, 3, 97 (per violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, non conseguendosi l'intento della deflazione dibattimentale) e 101, secondo comma, della Costituzione;

che nel corso di udienze preliminari, nelle quali la difesa degli imputati aveva richiesto prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, nonché di produrre documentazione bancaria, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha sollevato, con due ordinanze analoghe del 13 novembre e 14 dicembre 1990 (r.o. nn. 149 e 159 del 1991), questione di legittimità costituzionale dell'art. 422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non sembra consentire alle parti di prospettare al giudice per le indagini preliminari temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, vincolando l'attivazione di tale meccanismo alla propulsione da parte del giudice stesso, e nella parte in cui non comprende nella dizione "consulenti tecnici" la nomina di c.t.u. da parte del giudice: il tutto in violazione degli artt. 2, 3, 24 (per violazione del principio dell'accertamento della verità materiale), 97 (per i motivi indicati sopra sub b) e 101, secondo comma, della Costituzione ("precludendosi al giudice ogni valutazione in astratto sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova ai fini decisori");

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche o, comunque, strettamente connesse, vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che, in ordine alla questione relativa all'art. 421, secondo comma, del codice di procedura penale, il giudice a quo sembra muovere da una interpretazione chiaramente erronea della disciplina concernente la discussione nell'udienza preliminare, in quanto, mentre è perfettamente logico e razionale che il pubblico ministero, nell'esposizione introduttiva, indichi gli elementi a sostegno della propria richiesta di rinvio a giudizio (anche perché la "motivazione" di detta richiesta non è compresa tra i requisiti formali della stessa indicati nell'art. 417 del codice di procedura penale), non è affatto vero, come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato, che lo stesso pubblico ministero sia poi obbligato a concludere, all'esito dell'udienza, per il rinvio a giudizio, ben potendo, invece, a seguito dell'eventuale interrogatorio dell'imputato, degli interventi dei difensori, o, ancor più, dell'eventuale "supplemento istruttorio" di cui all'art. 422 del codice di procedura penale, richiedere al giudice la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere;

che, pertanto, la questione, basata su un presupposto erroneo, va dichiarata manifestamente infondata in riferimento a tutti i parametri invocati (artt. 2, 3 - la cui violazione, peraltro, non è sorretta da alcuna motivazione - e 112 della Costituzione);

che, quanto alla questione relativa all'art. 422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente alle parti di prospettare al giudice la necessità di non dichiarare chiusa la discussione allo scopo di consentire l'acquisizione di ulteriori informazioni ai fini della decisione, la stessa è stata già esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 64 del 1991 e manifestamente infondata con ordinanza n. 252 del 1991, osservandosi, in sintesi, che l'udienza preliminare è stata concepita come un procedimento allo stato degli atti e non come strumento di accertamento della verità materiale, con la coerente conseguenza che spetta al giudice, al solo fine di evitare situazioni di stallo decisorio, individuare i "temi nuovi o incompleti" sui quali promuovere il "supplemento istruttorio", ma fermo restando che sollecitazioni in tal senso ben possono provenire dalle parti nel corso della discussione;

che dette argomentazioni valgono ad escludere in radice non solo la violazione dei parametri (artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione) già esaminati nei giudizi decisi con le anzidette pronunce, ma anche quella (peraltro non motivata) dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

che, quanto, poi, alla ulteriore questione concernente l'art. 422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al pubblico ministero "la citazione autonoma, previa richiesta, del singolo verbalizzante della polizia giudiziaria a chiarimenti, in modo autonomo rispetto alla formulazione di prova per testi", e nella parte in cui non comprende nella dizione "consulenti tecnici" la "nomina di c.t.u. da parte del giudice", questa Corte ha già affermato - in relazione specificamente a quest'ultimo profilo, ma con argomentazioni valide anche in ordine al primo (per il quale, peraltro, non si riesce a comprendere in cosa il giudice a quo individui la differenza tra audizione di un soggetto "a chiarimenti" e prova per testi) - che la natura e la funzione dell'udienza preliminare hanno indotto il legislatore delegato a limitare l'eventuale "supplemento istruttorio", con scelta che non può ritenersi irragionevole, soltanto ad alcuni mezzi di prova, con esclusione di altri (ord. n. 252 del 1991);

che, pertanto, anche quest'ultima questione va dichiarata manifestamente infondata non soltanto in riferimento ai parametri già invocati nei giudizi decisi con la citata ord. n. 252 del 1991 (artt. 24 e 97 della Costituzione), ma anche agli ulteriori di cui ora si è denunciata la violazione (artt. 2, 3 - la cui lesione peraltro anche in questo caso non risulta sorretta da alcuna motivazione - e 101, secondo comma, della Costituzione);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 421, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 6 dicembre 1990 di cui in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal medesimo giudice con tutte le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.